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STATUTO

 

STATUTO
(Costituito a Torino il 28 marzo 2014 presso lo studio del notaio Cristino).
Notaio Chiara Cristino-Indirizzo: Corso Re Umberto n.78
CAP: 10121 -Telefono: 011-19505220.
Lo statuto è stato inoltre depositato presso l'ufficio pubblico generale delle opere protette dalla legge sul diritto d’autore (art. 103 L. 633/1941).

REGOLAMENTO INTERNO
(Costituito a Torino il 31 marzo 2014 -aggiornato il 1 gennaio 2015)


Art. I

1-In data 28 marzo 2014 in presenza del notaio Cristino, con studio notarile a Torino, in Corso Re Umberto n.78 è costituita l'Associazione Nobiliare UNIONE DELLA NOBILTA' D'ITALIA.
2-La sede nazionale dell'Associazione è sita a Torino, in via Magenta n. 61.
3-L' associazione si propone quale fedele garante, dei diritti e attribuzioni nobiliari delle famiglie nobili Italiane, applicando quindi fedelmente in materia, le stesse delibere, regolamenti, e statuti del Regno d'Italia. L'U.N.I. è inoltre un ente assistenziale, con lo scopo di ripristinare quell' azione di lodevole e discreta assistenza economica, e supporto materiale alle famiglie nobili Italiane in difficoltà, nonché tutela dei loro diritti storico-nobiliari, da abusi, errori, ed omonimie.
4-L'associazione è retta dallo statuto che, firmato dai comparenti, è visionabile sul Bolelttino cartaceo, dalla periodicità annuale.
5-In deroga alla Associazione, in deroga alle norme statutarie.

L'U.N.I. (Unione della Nobiltà d'Italia), e i suoi organi disciplinati dal presente Ordinamento hanno come fine l'accertamento e la salvaguardia dei diritti storici dei Nobili italiani.Al fine di snellire e velocizzare i compiti statutari, l'U.N.I. si articola in sole 3 Delegazioni Nobiliari Regionali corrispondenti in pratica alle 14 circoscrizioni tradizionali previste dall'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano. Esso si attiene nei propri provvedimenti, determinazioni, pronunce e procedure, per quanto non espressamente previsto dal presente Ordinamento, all'Ordinamento dello
Stato Nobiliare Italiano (approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943 n.651).
L'U.N.I. riconosce d'ufficio quale Presidente Onorario il Capo della Real Casa d'Italia, secondo la legge salica, che ha il potere di:

 

a)-Il potere di applicare i regolamenti nobiliari è della Consulta Nobiliare dell'U.N.I. collettivamente esercitato col Capo della Real Casa d'Italia.
b)-Il Capo della Real Casa d'Italia, quale forma di cortesia storica, è ritenuto Presidente Onorario dell'U.N.I. congiuntamente può decidere delibere, regolamenti, massime, dell'U.N.I. dandone notizia alla Commissione Nobiliare Unitaria (C.A.U.) dell'U.N.I. tosto che l’interesse e la sicurezza dell'U.N.I. lo permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I regolamenti che importassero un onere alle finanze, o variazione dell'U.N.I. non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso della Commissione Nobiliare Unitaria.
c)-Il Capo della Real Casa d'Italia congiuntamente può nominare tutte le cariche dell'U.N.I. e approvare i regolamenti necessari per l’esecuzione delle regole dell'ente, senza sospenderne l’osservanza o dispensarne.
d)-Il Capo della Real Casa d'Italia, congiuntamente può sanzionare i regolamenti, e promulgarli.
d)-Il Capo della Real Casa d'Italia, congiuntamente può commutare i provvedimenti disciplinari dell'U.N.I.
e)-Il Capo della Real Casa d'Italia, congiuntamente può convocare in ogni anno la Commissione Nobiliare Unitaria, può prorogarne le sessioni, e discioglierla, ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.
f)-Ogni regolamento d’imposizione di approvazione dei bilanci e dei conti dell'ente, sarà presentata alla Commissione Nobiliare Unitaria dell'U.N.I.
g)-Il Capo della Real Casa d'Italia, ha codesti diritti di cortesia sull' U.N.I. con età maggiore di diciotto anni compiuti.
h)-Durante la minorità del Capo della Real Casa d'Italia, il Principe suo più prossimo parente, nell’ordine della successione al Capo della Casa, sarà Reggente Onorario dell'U.N.I., se compiti gli anni vent’uno.
i)-Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza Onoraria dell'U.N.I, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità di Capo della Real Casa 'Italia.
l)-In mancanza di parenti maschi, la Reggenza Onoraria apparterrà a S.A.R. la Madre.
m)-Se manca anche S.A.R. la Madre, la Commissione Nobiliare Unitaria, convocata fra dieci Giorni dal Presidente dell'U.N.I., nominerà il Reggente Onorario.
n)-Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza Onoraria dell'U.N.I. sono applicabili al caso, in cui il Capo della Real Casa d'Italia, maggiore si trovi nella fisica impossibilità di presiedere l'U.N.I. Però, se l’erede quale capo della Real Casa, ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente Onorario dell'U.NI.
o)-Il Presidente dell'U.N.I. prima d’entrare in funzioni, presta anch'egli il giuramento di essere fedele al Capo della Real Casa d'Italia, e di osservare lealmente i regolamenti dell'U.N.I.

 

Art. II
Finalità

a)-L'Unione della Nobiltà d'Italia- (U.N.I.) è la fedele ricostituzione, e quindi continuazione della più antica, e importante associazione, nobiliare, apolitica, aconfessionale, Italiana, fondata originariamente a Torino il 21 dicembre 1951 da alcune famiglie Nobili Italiane, in qualità di ente privato.

Art. III

L'U.N.I. deve sempre essere fedele all'assetto programmatico e statutario del Regno d'Italia, in materia di organi elettivi, e delibere dei riconoscimenti nobiliari.


Art. IV

Regolamento dei riconoscimenti nobiliari
a)-Relativamente ai riconoscimenti nobiliari, l'U.N.I. si attiene rigidamente nei propri accertamenti nobiliari, determinazioni, pronunce e procedure, espressamente previste dal presente statuto, all'ultimo Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano (approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943 n.651) includendo la Regia Prerogativa in materia di titoli, e riconoscimenti nobiliari.
b)-A tal fine, l'U.N.I. ha quindi anche il compito di investigare e accertare le effettive spettanze nobiliari, sull'esempio della passata Consulta Araldica del Regno d'Italia, nel suo organo centrale e locale, vale a dire Presidenza, Giunta, e Commissioni Nobiliari Regionali.
c)-L'associazione accerta, e riconosce la validità dei diritti, le effettive qualifiche nobiliari, la legittima discendenza, e la legittima spettanza dei titoli nobiliari d'uso, anche al fine di avere certezza che gli aiuti economici, vengano effettivamente destinati al coloro che rientrino nella detta categoria.
d)-La funzione della ricostituita U.N.I. non è però quella di creare, o meglio concedere, dei nuovi titoli nobiliari che prima non esistevano (facoltà unicamente di Regia prerogativa); ma solo quella di accertare l'effettiva veridicità, e validità dei diritti nobiliari dichiarati, nonchè giudicare le domande che le vengono sottoposte, proprio relativamente all'esatta spettanza di titoli, stemmi, e ramificazioni di ciascuna famiglia, che già esistevano sotto il Regno d'Italia.
e)-Poiché unica, fedele continuazione aggiornata della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia, l'U.N.I. non riconosce famiglie unicamente nobilitate dall'ente religioso, denominato Ordine dei Cavalieri di Malta, poiché ente religioso non conforme al (Regio Decreto 7 giugno 1943 n.651) relativamente alla Regia Prerogativa in materia di titoli e riconoscimenti nobiliari.
f)-Poiché unica, fedele continuazione aggiornata della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia, l'U.N.I. non riconosce famiglie unicamente nobilitate dal Corpo della Nobiltà Italiana (C.N.I.), poiché ente culturale non conforme al (Regio Decreto 7 giugno 1943 n.651) relativamente alla Regia Prerogativa in materia di titoli e riconoscimenti nobiliari.
g)-L'U.N.I. riconosce solo i provvedimenti nobilitanti della Real Commissione Araldica di Madrid, del S.M.O. Costantiniano di S. Giorgio, avallato dalla corona Spagnola.
h)-I provvedimenti dell'associazione, nelle intenzioni dei soci, si prefiggono quindi di supportare finanziariamente le famiglie nobili Italiane in difficoltà, attraverso l'accertamento dei reali titoli, ed effettive spettanze nobiliari, nonché investigare, sentenziare, emettere pareri presso il tribunale civile, sulle esatte, legittime, vere, spettanze dei titoli nobiliari, e degli stemmi di famiglia.
i)-Al fine di evitare abusi, omonimie, ed errori, l'U.N.I. redige periodicamente le fedeli serie aggiornate delle fonti Nobiliari Ufficiali del Regno d'Italia.
l)-Godono dell'intervento dell' U.N.I. i Nobili Italiani ed i loro legittimi discendenti (maschi e femmine) per linea mascolina, che abbiano ottenuto provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia; provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II, nonché provvedimenti nobilitanti emanati dalla Reale Commissione Araldica di Madrid del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio.
m)-A tal fine l'U.N.I. custodisce e amplia la Biblioteca Nobiliare (B.N.) nella quale sono raccolti documenti rari e antichi, nonché pubblicazioni in materia araldica, genealogica, nobiliare e storia di famiglia.

 

Art. V
Regolamento degli organi direttivi dell'U.N.I.


L'U.N.I. è composta da:
a)-Consulta Nobiliare dell'Unione della Nobiltà d'Italia
b)-Presidente
c)-Vicepresidente
d)-Cancelliere
e)-Revisore dei Conti
f)-Consigliere
g)-Consulta Araldica dell'.U.N.I.
h)-Delegazioni Nobiliari regionali (Nord-Centro-Sud)
i)-Addetto culturale
l)-Segreteria



Art. VI
Regolamento delle elezioni alla Consulta Nobiliare dell'U.N.I. 

 

1)-La Commissione Nobiliare Unitaria dell'U.N.I. è organo elettivo, che rappresenta i nobili d'Italia.
2)-Come nel passato Statuto Albertino, il Capo di Casa d'Italia, ha facoltà di esercitare il potere esecutivo dell'U.N.I. attraverso la nomina di 443 membri della C.N.U.
In sua vece, questa facoltà viene esercitata dal Reggente.
3)-Come nel passato Statuto Albertino, il Capo di Casa d'Italia, ha facoltà di convocare e sciogliere la C.N.U.
In sua vece, questa facoltà viene esercitata dal Reggente.
4)-Come nel passato Statuto Albertino, possono accedere alla C.N.U. tutti i maggiorenni Italiani, che abbiano compiuto 25 anni, le cui famiglie ottennero provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia; provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II, nonché provvedimenti nobilitanti emanati dalla Real Commissione Araldica di Madrid del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio.
5)-Come nel passato Statuto Albertino, i membri della C.N.U. vengono nominati per un numero non superiore ai 443.
6)-La C.N.U. è composta di membri nominati a vita dal Capo della Real Casa d'Italia, in numero limitato a 443, aventi l’età di quarant’anni compiuti.
7)- I Principi della Famiglia Reale d'Italia, fanno a pieno diritto parte della Consulta dei Nobili dell'U.N.I. Entrano nella C.N.U. a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque.
8)- Il Presidente e i Vice-Presidenti della C.N.U. sono nominati dal Capo della Real Casa d'Italia.
9)- Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati dalla C.N.U. che ne ordina la pubblicazione nell'apposito Calendario Reale, e il deposito negli archivi dell'U.N.I.
10)-I membri della C.N.U. prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al Capo della Real Casa d'Italia; di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dell'U.N.I. e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile dell'associazione, e della patria.
11)- Le funzioni di membro della C.N.U. non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.
12)-I membri della C.N.U. non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse in seno ai lavori della C.N.U.
13)-Le sedute della C.N.U. non sono pubbliche, ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in pubblico.
14)- Le sedute e le deliberazioni della C.N.U. non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.
15)-Le deliberazioni della C.N.U. non possono essere prese se non alla maggiorità de’ voti.
16)-Ogni proposta per il regolamento dell'U.N.I. deve essere discussa ed approvata dalla C.N.U. e poi presentata alla sanzione del Capo della Real Casa d'Italia. Le discussioni si faranno articolo per articolo.
17)-Se un progetto di regolamento è stato rigettato dal Capo della Real Casa d'Italia, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.
18)-Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alla C.N.U. le quali debbono essere sottoposte ad apposita esame, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi per competenza.
19)-Nessuna petizione può essere presentata personalmente alla C.N.U.
Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.
20)-La C.N.U. non può ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei propri membri.
21)-La C.N.U. è sola competente per giudicare l'ammissione dei propri membri, a seguito del parere della Consulta Araldica dell'U.N.I.
22)-La lingua italiana è la lingua ufficiale della C.N.U.
23)-Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per scrutinio segreto. Quest’ultimo meno sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.
24)-Nessuno può essere ad un tempo Consultore e Presidente.
25)-Il Capo della Real Casa d'Italia, nomina e revoca i membri della C.N.U.
26)-I Consultori vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richiedano.
27)-La C.N.U. si riunisce ogni 5 anni a Palazzo Carignano, per eleggere il Presidente di governo dell'U.N.I.

 

Art. VII
Regolamento delle elezioni Presidenziali dell'U.N.I.

a)-Come nel passato Statuto Albertino, possono candidarsi alla Presidenza dell'U.NI. tutti i maggiorenni Italiani, maggiori di 25 anni, le cui famiglie ottero provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia; provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II, nonché provvedimenti nobilitanti emanati dalla Real Commissione Araldica di Madrid del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio.
b)-Il Presidente dell'U.N.I. viene democraticamente eletto direttamente dalla Consulta Nobiliare dell'U.N.I. a maggioranza degli aventi diritto, ogni 5 anni.
c)-Possono votare tutti i maggiorenni Italiani di 25 anni, le cui famiglie otteno provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia; provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II, nonché provvedimenti nobilitanti emanati dalla Real Commissione Araldica di Madrid del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio.
d)-I candidati alla Presidenza dell'U.N.I. vengono indicati dalla Consulta Nobiliare, a maggioranza dei voti, a scrutinio segreto.
e)-Le elezioni avvengono a Torino, in palazzo Carignano, in prima seduta.
f)-Lo spoglio delle schede inizia il giorno successivo alle elezioni.
g)-La regolarità del voto, e l'attendibilità dei votanti, viene vagliata dalla Consulta Araldica dell'U.N.I.

 

 

 

 

Art. VIII

Regolamento delle cariche dell'U.N.I.
Ufficio di Presidenza


a)-Il Presidente eletto sceglie a sua discrezione la compagine di governo dell'U.N.I.
b)-Il Presidente dell'U.N.I. autorizza nuovi regolamenti statutari.
c)-Il Presidente dell' U.N.I. convoca e presiede la compagine di governo dell'ente.
d)-L'Ufficio di Presidenza dell' U.N.I. è costituito dal Vice Presidente, dal Cancelliere, dal Tesoriere, e dai Consiglieri per numero massimo di 5, dai delegati regionali, dai Consultori Nobiliari Italiani, da Giudice culturale, e dalla segreteria.
e)-Le riunioni della Presidenza di governo dell'U.N.I. avvengono a Torino a palazzo Carignano.
f)-Le riunioni non sono pubbliche, e non sono ammessi osservatori.
g)-I resoconti delle riunioni, vengono pubblicati i resoconti nel Bollettino dell'U.N.I.
h)-La Presidenza di governo dell'U.N.I. ha sede a Torino in via Magenta n. 61.
i)-La Presidenza di governo dell'U.N.I. determina la politica generale dell'ente.
l)-Risolve i conflitti di competenza tra le cariche.
m)-L'Ufficio di Presidenza dell' U.N.I. quale organo esecutivo, deve garantire le funzionalità (secondo le norme dell'Ordinamento) delle Delegazioni Nobiliari Regionali.
n)-Il Presidente viene eletto ogni 5 anni.
o)-Il Presidente rimane in carica 5 anni (salvo dimissioni).
p)-Il Presidente convoca in via straordinaria l'Ufficio di Presidenza dell' U.N.I.
q)-Approva le nomine, lo scioglimento, la novazione, la sostituzione dei delegati regionali, e della Consulta Araldica.
r)-Il Presidente eletto è capo della Guardia Nobile.

Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.

Cancelliere
Mette a verbale tutte le decisioni della Presidenza di governo.

Revisore dei Conti
a)-Aggiorna il registro finanziario dell'U.N.I.
b)-Aggiorna la programmazione di spesa dell'U.N.I. 

Consigliere
a)-Possono essere un massimo di 5.
b)-Suggeriscono le linee programmatiche dell'ente.

Consulta Araldica dell'U.N.I.
a)-Come nella passata Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia, ai sensi della riforma voluta dal governo Crispi, che fissò il numero dei Consultori a 12, anche la Consulta Araldica dell'U.N.I. è composta da 12 professionisti della materia, la Consulta accerta diritti, titoli, e spettanze nobiliari, al fine di difendere da eventuali abusi in materia, nonchè autorizzare gli aiuti dell' U.N.I. agli aventi diritto.
b)-La Consulta vaglia l'attendibilità dei voti, e dei votanti delle elezioni Presidenziali.

Delegazioni Nobiliari Regionali (Nord-Centro-Sud)
a)-Segnalano alla Presidenza di governo, nominativi sul loro territorio, al fine di porre in essere gli scopo dell'Ente.
b)-Raccolgono le segnalazioni degli aventi diritto su territorio.

Addetto culturale
a)-Come nel passato Statuto Albertino, il Capo di Casa Savoia Aosta, ha facoltà di nominare e sciogliere l'Addetto Culturale. In sua vece, questa facoltà viene esercitata dai membri fondatori dell'U.N.I. e ai loro discendenti.
b)-L'Addetto Culturale controlla l'efficienza delle biblioteche nazionali e comunali, nonché la reperibilità dei loro testi storici. Controlla inoltre la serietà degli enti nobiliari privati, l'attendibilità
delle pubblicazioni nobiliari in commercio, nonché giudica la storica e legittima spettanza degli
ordini cavallereschi.
Segreteria
a)-Espleta i servizi di segreteria dell'ente.
b)-E' composta da un massimo di 3 segretari, e un portavoce.
Editore delle pubblicazioni amministrate dall' U.N.I.
Responsabile della redazione delle pubblicazioni amministrate dall'U.N.I.

Art. IX

Regolamento della Consulta Araldica dell'U.N.I.


a)-Come nella passata Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia, anche la Consulta Araldica dell'U.N.I. è un apposito collegio, approvato con delibera del Presidente dell' U.N.I. costituito per dare pareri alla Presidenza in materia di titoli nobiliari, stemmi e altro, costituendo quindi il massimo organo consultivo dell'U.N.I.
b)-Come nella passata Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia, che con la riforma del governo Crispi istituì il numero dei consultori a 12, anche la Consulta Araldica dell'U.N.I. è composta da un massimo di 12 saggi, scelti tra direttori d'archivi, professori universitari di storia, ricercatori, araldisti e genealogisti, con laurea in lettere-indirizzo storia.
c)-Il Capo della Real Casa d'Italia, ha facoltà di nominare tutti i membri della Consulta Araldica dell'U.N.I. In sua vece, questa facoltà passa al Reggente.
d)-La Consulta Araldica dell'U.N.I. si pronuncia anche sulla regolarità del voto, e sull'attendibilità dei votanti per quanto concerne le elezioni Presidenziali.
e)-Al fine di espletare i lavori nel libero esercizio delle loro funzioni, non sono resi noti i nominativi dei membri che compongono la Consulta Araldica dell'U.N.I.
f)-I membri che compongono la Consulta, vengono eletti direttamente dal Capo di Casa Savoia Aosta, o dal presidente di governo dell'U.N.I. ogni 5 anni.

Art. X

Regolamento delle Delegazioni Nobiliari Regionali


a)-Come previsto dallo Statuto Albertino del Regno d'Italia, anche la Consulta Araldica dell'U.N.I. è organizzata in Delegazioni Regionali.
b)-Però al fine di espletare efficacemente le direttive per le quali è stata costituita l' U.N.I. le Delegazioni Nobiliari Regionali sono solo tre (3).
-Nord- (Liguria, Emilia, Veneto, Friuli V. G.,Lombardia, Piemonte, V. d'Aosta, Trentino A. Adige).
-Centro-(Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Toscana, Sardegna).
-Sud-(Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Puglia).
c)-I Delegati sono eletti dal Presidente di governo dell'U.N.I., ogni 5 anni.
d)-Il Delegato, in caso di impedimento, viene sostituito dal Vice delegato.
e)-Il compito delle Delegazioni, è segnalare alla sede centrale, informative, nominativi, domande, e situazioni sensibili per le quali è stato fondato codesto ente.
f)-Possono essere Delegati Regionali dell'U.N.I. i maggiorenni Italiani di 25 anni, le cui famiglie otteno provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia; provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II, nonché provvedimenti nobilitanti emanati dalla Real Commissione Araldica di Madrid del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio.



Art. XI
Regolamento delle cariche


a)-Tutte le cariche dell' U.N.I. hanno la durata 5 anni salvo eccezioni.
b)-Tutte le riunioni della Presidenza dell'U.N.I. hanno luogo tradizionalmente a Torino a palazzo Carignano.

 

Art. XII
Regolamento dei Membri


Membri

a)-Poichè l'appartenenza all'U.N.I. è un diritto storico, sono automaticamente membri dell'U.N.I. tutti i maggiorenni Italiani di 25 anni, le cui famiglie abbiano ottenuto provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia; provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II, nonché provvedimenti nobilitanti emanati dalla Reale Commissione Araldica di Madrid del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio.
b)-I nominativi dei membri dell'U.N.I. sono iscritti d'ufficio nell'apposito Registro-Membri dell'U.N.I.
c)-Su richiesta degli aventi diritto, l'U.N.I. consegna il certificato di membro.
d)-Il tesserino di membro dell'U.N.I. è verde.
e) - Tutti i nobili, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi all'U.N.I.
Tutti sono ammissibili alle cariche dell'ente.
f)- Essi posso contribuire indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dell'U.N.I.
g)- Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalla Consulta dei Nobili, e sanzionato dal Capo della Real Casa d'Italia, o dal Presidente.

 

Membri della Consulta Araldica U.N.I.
a)-Sono membri della Consulta Nobiliare dell'U.N.I. tutti i maggiorenni Italiani di 25 anni, le cui famiglie abbiano ottenuto provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia; provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II, nonché provvedimenti nobilitanti emanati dalla Reale Commissione Araldica di Madrid del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio, nominati dal Capo di Casa Savoia, o dai membri fondatori dell'U.N.I. e dai loro discendenti. Tesserino Oro.
b)-Il Presidente dell'U.N.I. in carica è automaticamente Presidente della Consulta Araldica dell'U.N.I.

Membri dell'Ufficio di Governo
a)-Sono coloro che scelti dal Presidente eletto, (di qualsiasi estrazione sociale, maggiorenni), compongono la squadra di governo dell'U.N.I.
b)-Il tesserino di membro del Governo dell'U.N.I. è azzurro.

 

Membri Insigniti
a)-Divengono d'ufficio Membri insigniti, tutti coloro (senza distinzione sociale), che si siano distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
b)-I membri di questa categoria, sono appunto coloro i quali, sono stati insigniti dell'onorificenza <<Corona dell'Unione della Nobiltà d'Italia>>.
c)-La benemerenza, assegnata annualmente ad un solo candidato, è costituita da un unica classe, e viene conferita dal Capo di Casa Savoia-Aosta, o dal Presidente generale dell'U.N.I. di propria iniziativa, per «benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività sopra indicate e per ragioni di cortesia internazionale».
d)-Il tesserino di membro insignito è bianco.

Membri Benemeriti
a)-Sono nominati dal Capo di Casa Savoia-Aosta, o in sua vece dal Presidente in numero indeterminato.
b)-Fanno parte dei membri benemeriti tutti coloro (senza distinzione sociale), scelti tra personaggi che abbiano acquisito particolari meriti e benemerenze nella società Italiana.
c)-Il tesserino di Membro Benemerito è rosso.

Art. XIII
Regolamento sul giudizio


a)-L'U.N.I. è anche concepito per essere organo di giudizio sugli altri enti culturali nobiliari, sugli ordini cavallereschi, nonché sull'attendibilità delle pubblicazioni in materia storico, nobiliare, araldica, genealogica, presenti in commercio.
b)-Per queste sue funzioni di controllo l'U.N.I. si avvale della figura dell'Addetto Culturale.
c)-L'Addetto Culturale dell'U.N.I. è nominato dal Capo di Casa Savoia-Aosta, o in sua vece dal Presidente di governo in carica.
d)-L'Addetto è scelto (tra i laureati di storia e materie umanistiche).
e)-Per le sue peculiarità l'U.N.I. (dalle concertazioni del gennaio 2012), è quindi oggi accreditato quale unico ente, nobiliare, assistenziale, storico, morale, culturale, riconosciuto, ed accettato dai Nobili Italiani, al fine di supportare e salvaguardare efficacemente anche i loro legittimi diritti storici.

Art. XIV

Regolamento delle certificazioni e dei tesseramenti


a)-Relativamente alla Patente di Nobiltà.
L'U.N.I. è l'unico ente, nobiliare, culturale, assistenziale, Italiano, che rilascia ai soli aventi diritto, una fedele copia autenticata della patente di nobiltà ufficiale, certificata ai sensi del Regio Decreto 651 del 7 giugno 1943 dell'ultimo statuto fondamentale del Regno d'Italia.
La copia autenticata è utile a quelle famiglie nobili Italiane, che avendo perduto la versione ufficiale, rilasciata a suo tempo dalla Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia, desiderano quantomeno avere una fedele replica certificata.
La patente di Nobiltà certificata dall'U.N.I. come nella versione ufficiale, si presenta in formato A4 elegantemente rilegata in pelle blu, ove all'interno è riportata la concessione o rinnovazione del titolo, la descrizione dello stemma, e la data originale di riconoscimento del sovrano dell'epoca.
b)-Relativamente alla certificazione di Membro.
Su richiesta dell'avente diritto, l'U.N.I. emette l'attestato di membro, con certificazione ufficiale. Le certificazioni sono tutte stampate su carta pergamenata avorio cm. 30X40 con firma del Presidente in carica.

Art. XV

Sede -logo-archivi


a)-L' U.N.I. ha sede in Torino, via Magenta n. 61.
b)-Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza avvengono a Torino, a palazzo Carignano.
c)-Il logo dell' U.N.I. è costituito dalla corona reale Italiana, e nella parte inferiore l'acronimo U.N.I.
d)-Le istanze vengono custodite insieme alla documentazione allegata, negli archivi della sede centrale.
e)-Le relazioni ed i relativi pareri costituiscono segreti d'ufficio.

Art. XVI
Regolamento relativo alle pubblicazioni dell'U.N.I.

a)-Al fine di espletare correttamente le proprie funzioni, L'U.N.I. amministra:
-Il Libro d'Oro della Nobiltà Italiana-serie aggiornata.
-L'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana-serie aggiornata.
-Stemmario Ufficiale della Nobiltà Italiana-serie aggiornata.
-Elenco delle Famiglie di Distinta Nobiltà Civica.
-Il Calendario Reale-serie aggiornata.
-L'Elenco dei Titolati Stranieri -serie aggiornata.
Le opere, fedeli continuazioni delle serie amministrate dal Regno d'Italia, sono i repertori araldici, genealogici, anagrafici, nobiliari, aggiornati con cadenza annuale dall' U.N.I. quali documenti probatori dell'appartenenza alla nobiltà Italiana.
b)-Nelle opere sono censite le famiglie che hanno ottenuto provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia; provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II, nonché provvedimenti nobilitanti emanati dalla Real Commissione Araldica di Madrid del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio.
c)-Le opere registrate in tribunale, depositate presso il pubblico registro per la tutela del diritto d'autore, sono custodite presso la Sede centrale, e vengono aggiornata annualmente dalla segreteria.
d)-Le pubblicazioni, sono distribuite nelle migliori librerie specializzate del settore, Italiane e estere.

Art. XVII

Regolamento finanziario


a)-I Soci dell' U.N.I. non sono tenuti al versamento di alcuna una quota annuale, ma al fine di supportare le attività dell'Associazione, possono effettuare elargizioni libere.
b)-L' U.N.I. ha un proprio fondo finanziario (F.E.N.) Fondo Economico Nobiliare, costituito dalle donazioni, elargizioni, offerte, al fine aiutare, assistere, supportare materialmente e moralmente, famiglie nobili Italiane che non godono dimezzi di fortuna, nonché difendere diritti storici delle medesime, in via legale.
c)-L' U.N.I. ha un apposito C.C. Bancario presso un istituto di credito di Torino.

Art. XVIII
Regolamento sui Servizi


a)-Su richiesta l'U.N.I può investigare la documentazione custodita presso l'Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.
b)-Su richiesta l'U.N.I. può investigare la documentazione custodita presso l'Ufficio Araldico dell'Archivio Centrale di Stato di Roma.
c)-Su richiesta l'U.N.I. può investigare la documentazione custodita presso tutte le biblioteche nazionali, e comunali Italiane.
d)-L'U.N.I. gode della collaborazione dell'Unione Monarchica Italiana (U.M.I.)
e)-L'U.N.I. gode della collaborazione di svariati Circoli e Club monarchici e nobiliari.
f)-L'U.N.I. è attualmente il più attivo ente nobiliare, che attraverso propri studiosi, contribuisce allo sviluppo dell'enciclopedia on-line denominata Wikipedia, per quanto concerne la materia storica, araldica, genealogica, e nobiliare.

Art. IX

Regolamento sull'Onorificenza dell'U.N.I.


a)-Istituita dal Presidente fondatore dell'U.N.I. il 21 dicembre 2013 per commemorare il 62esimo anniversario della fondazione dell'ente, la <<Corona dell'Unione della Nobiltà d'Italia>>, è una prestigiosa onorificenza conferita annualmente a coloro che si siano distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
b)-La benemerenza, assegnata ad un solo candidato annuale, è costituita da un unica classe, e viene conferita dal Capo di Casa Savoia-Aosta, o in sua vece dal Presidente dell'U.N.I. di propria iniziativa, per «benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività sopra indicate e per ragioni di cortesia internazionale».
c)-La benemerenza, realizzata da uno dei migliori orafi di Torino, è costituita da una medaglia, formata da da una croce smussata in smalto bianco, al cui centro compare la corona del Regno d'Italia su campo blu. Il nastro della benemerenza è blu con una striscia bianca nel mezzo.
d)-Assieme alla medaglia, viene consegnato all'insignito anche il certificato di benemerenza (cm. 50x70), ove su preziosa carta pergamenata avorio, è riportato il nominativo dell'insignito, e le motivazioni della benemerenza.

 

 

Art. XX
Regolamento della Guardia Nobile


a)-La Guardia Nobile dell'U.N.I. (G.N.U.N.I.) è un elite, costituita principalmente come servizio di rappresentanza, attivo durante le formali cerimonie dell'U.N.I.
b)-Possono far parte del G.N. Tutti coloro le cui famiglie abbiano ottenuto provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica del Regno d'Italia; provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II, nonché provvedimenti nobilitanti emanati dalla Reale Commissione Araldica di Madrid del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio, che hanno compiuto i 18 anni, e non più bassi di 1.75 cm.
c)-Il rango di questi gentiluomini, meritevoli, è tra loro paritario.
d)-Per essere ammessi alla Guardia Nobile, bisogna fare istanza alla Presidenza dell'U.N.I. Dopo il responso della Consulta Araldica dell'U.N.I. il candidato viene ammesso.
e)-La Guardia Nobile è equipaggiata da un alta uniforme, che viene utilizzata negli incontri di gala, balli, o rappresentanze solenni.
-Per il Presidente essa è costituita da una giacca e pantalone di panno avorio, con sulla pettorina azzurro Savoia, guarnita da due file laterali di decori in alloro d'oro, e una centrale convergente sulla corona Reale Italiana, posta all'altezza dello sterno; due file di cordoni d'oro sotto il braccio, feluca bianca.
-Per il Vicepresidente la giacca e pantalone di panno avorio, ha sulla pettorina azzurro Savoia, una fila di decori in alloro d'oro, e una centrale convergente sulla corona Reale Italiana, posta all'altezza dello sterno, più altri due rami d'alloro disposti ai lati del petto, convergenti verso il centro.
-Per i membri la giacca e pantalone di panno avorio, ha sulla pettorina azzurro Savoia, una fila di decori in alloro d'oro, convergenti sulla corona Reale Italiana, posta all'altezza dello sterno, più due piccoli allori ai lati del petto.
-Per tutti paramani e colletto alto, rivestiti di panno azzurro Savoia, con decori d'alloro d'oro e corona d'oro; bottoni di metallo dorato portanti la corona Reale in rilievo, controspalline metalliche d'oro con frange di groviglio, la fodera di seta bianca spigata per le maniche; calzoni lunghi dritti con sottopiede, in gabardina azzurro Savoia, corredati di mono banda laterale d'oro; mocassini neri, guanti bianchi, feluca avorio, e mantello avorio, con sulla spalla sinistra la corona Reale Italiana. Gli insigniti dell'onorificenza U.N.I. possono esibirla sul lato sinistro del petto; per concludere una fascia bianca, attraversa il petto del Presidente, mentre per il Vicepresidente la fascia è invece rossa. 

Art. XXI
Organismi Internazionali Nobiliari


L'U.N.I. può aderire a organismi internazionali nobiliari aventi caratteristiche che non contrastino con lo spirito e con la lettera del presente Ordinamento. Eventuali delegazioni dell' U.N.I. sono nominate dall'Ufficio di Presidenza, che ne determina la composizione, la durata, le modalità di partecipazione e di voto.

Art. XXII


Il presente Ordinamento dell' U.N.I. sostituisce ed abroga ogni precedente Ordinamento, Regolamento dell' U.N.I. ed ogni massima approvata dai suoi organi che sia in contrasto con le presenti disposizioni.

 

Art. XXIII
Disposizione finale

 

a)-L'U.N.I. conserva la sua bandiera: formata dal tricolore del Regno d'Italia, con al centro della croce sabauda il logo cavalleresco U.N.I.
b)-I titoli di nobiltà sono riconosciuti dall'U.N.I. a coloro che vi hanno diritto.
c)-Poichè le cariche e le attribuzioni assegnate al Capo della Real Casa d'Italia, sono Onorifiche, cioè riconosciute quale tradizionale titolo di cortesia storica, egli non è quindi responsabile di alcuna attività amministrativa e governativa dell'U.N.I.
d-Il responsabile delle pubblicazioni amministrate dall'U,N.I. è il Presidente in carica.